Pubblichiamo a beneficio di tutte le strutture ricettive il seguente articolo che fornisce le linee guida legate alla sicurezza.
In un’ottica di sensibilizzazione verso tutte le attività turistico-ricettive e gli esercizi aperti al pubblico e per prevenire incidenti della gravità dei recenti e tragici eventi di Crans-Montana, vi invitiamo a procedere con una verifica interna della vostra struttura. L’obiettivo è confermare il pieno rispetto delle normative di sicurezza vigenti, garantendo così la massima tutela dei vostri ospiti e la regolarità della vostra attività."
In particolare, Vi invitiamo a verificare la conformità ai seguenti punti:
ANTINCENDIO
- Estintori: Almeno uno per piano e comunque uno ogni 200 mq. Devono essere di tipo omologato, posizionati in luoghi visibili e accessibili, e sottoposti a manutenzione semestrale da ditte specializzate.
- Rilevatori di Gas e Monossido di Carbonio (CO): Devono essere installati in tutti i locali dove sono presenti apparecchi a combustione (caldaie a gas, cucine, stufe a pellet, caminetti).
- Segnaletica di Emergenza: Anche se in una piccola casa vacanza non serve un impianto complesso, è bene indicare chiaramente le uscite e avere un piccolo piano di emergenza (anche un semplice schema dietro la porta).
SICUREZZA IMPIANTI
- Dichiarazione di Conformità (DiCo): Dovete possedere le certificazioni rilasciate da tecnici abilitati per l'impianto elettrico e l'impianto termico/idraulico.
- Interruttore Differenziale (Salva-vita): Obbligatorio e funzionante. È buona norma testarlo periodicamente premendo il tasto "T".
- Caldaia: Libretto di impianto aggiornato e bollino calore effettuato regolarmente.
SICUREZZA DEI LOCALI E ACCESSI
Scale e Balconi: Verificare che i parapetti siano stabili e abbiano un'altezza a norma (110 cm) per evitare cadute.
Vetrate: Assicuratevi che le porte finestre o vetrate ampie, siano di vetro stratificato di sicurezza o abbiano pellicole anti-infortunio.
Presidi di Primo Soccorso: È fortemente consigliato tenere a disposizione una cassetta di pronto soccorso con il contenuto minimo previsto dalla legge. (DM 388/2003).
Il mancato rispetto di questi obblighi impedisce l'ottenimento o il mantenimento del CIN (Codice Identificativo Nazionale). Le sanzioni per la mancanza di dispositivi di sicurezza (estintori/rilevatori) possono arrivare fino a 8.000 euro a seconda delle normative regionali e nazionali.
Quali locazioni devono rispondere ai requisiti di sicurezza previsti nel D.L. n. 145/2023 (art. 13-ter, comma 7)?
Devono rispondere ai requisiti di sicurezza le unità immobiliari destinate a contratti di locazione breve (ai sensi del D.L. n. 50/2017) o di locazione per finalità turistiche, anche nei casi in cui l’attività sia stata avviata prima dell’effettiva applicazione dell’art. 13-ter del D.L. n. 145/2023.
Ciò che connota il contratto di locazione è la messa a disposizione dell’immobile senza fornitura di servizi aggiuntivi, fatta eccezione per quei servizi strettamente connessi all’utilizzo dell’immobile previsti dal D.L. n. 50/2017 per le locazioni brevi (ad es. fornitura di biancheria, pulizia locali) e dalla Circolare n. 24/E del 12 ottobre 2017 dell’Agenzia delle Entrate (ad es. fornitura di utenze, wi-fi, aria condizionata).
Tutte le unità immobiliari destinate alla locazione breve o per finalità turistiche, gestite in qualunque forma (imprenditoriale e non imprenditoriale), devono essere munite di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge.
Le unità immobiliari destinate alla locazione breve o turistica gestite in forma imprenditoriale (anche ai sensi dell’art. 1, comma 595, L. n. 178/2020) devono, inoltre, essere munite dei requisiti di sicurezza degli impianti prescritti dalla normativa statale e regionale vigente. Si specifica che obblighi di cui sopra si applicano soltanto alle locazioni di cui all’art. 13-ter e non alle strutture ricettive (alberghiere ed extra-alberghiere), restando fermi, per queste ultime (ivi compresi gli agriturismi) gli obblighi previsti dalla normativa vigente.
Da quando decorre l’obbligo di rispettare i requisiti di sicurezza previsti nel D.L. n. 145/2023 (art. 13-ter, comma 7)?
Il termine dal quale occorre rispettare i requisiti di sicurezza indicati dall’art. 13 ter, comma 7 del Decreto Legge n. 145/2023 coincide con quello di acquisizione e di esposizione del CIN. Infatti, il Decreto Legge n. 145/2023 dispone che il CIN è assegnato previa presentazione di un’istanza corredata di una dichiarazione sostituiva attestante la sussistenza dei requisiti di sicurezza.
Quali immobili concessi in locazione devono essere dotati degli estintori e dei rilevatori di gas combustibili e di monossido di carbonio?
Devono essere munite di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti, nonché di estintori portatili, tutte le unità immobiliari destinate alle locazioni brevi ovvero per finalità turistiche, senza fornitura di servizi aggiuntivi, gestite in forma imprenditoriale o non imprenditoriale, anche se l’attività è stata avviata prima della data di applicazione dell’art-13, D.L. 145/2023. Sono, invece, esonerati dall’obbligatoria installazione dei dispositivi di rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio i locatori di unità immobiliari non dotate di impianto a gas e rispetto alle quali sia escluso, con certezza, il rischio di rilasci incontrollati di gas combustibili o di formazione di monossido di carbonio.
Se la mia attività di locazione è condotta in forma non imprenditoriale, l’immobile locato deve essere dotato degli estintori e dei rilevatori di gas combustibili e di monossido di carbonio?
Sì. Difatti al comma 7, secondo periodo, dell’art-13, D.L. 145/2023, con la formula “In ogni caso” si intende ricomprendere tutte le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione breve o per finalità turistiche, sia gestite nelle forme imprenditoriali, sia gestite nelle forme non imprenditoriali.
I Bed&Breakfast o gli Affittacamere sono soggetti all’obbligo di dotazione di estintori e rilevatori di gas combustibili e monossido di carbonio?
No. Secondo la normativa sul CIN (D.L. n. 145/2023 – art. 13-ter, comma 7), è soggetto all’obbligo solo chi concede in locazione unità immobiliari con contratti di locazione breve (ai sensi del D.L. n. 50/2017) o di locazione per finalità turistiche, senza offrire servizi aggiuntivi. Ciò però non esclude che i B&B gli affittacamere o altre tipologie di strutture ricettive siano soggetti ad altri obblighi in materia di sicurezza.
Concedo in locazione una sola stanza dell’unità immobiliare, devo rispettare i requisiti di sicurezza di cui al D.L. n. 145/2023 (art. 13-ter, comma 7)? Sì. Anche singole porzioni di unità immobiliari, se affittate con contratti di locazione breve (ai sensi del D.L. n. 50/2017) o di locazione per finalità turistiche, devono essere dotate dei requisiti di sicurezza.
Lo stabile all’interno del quale si trova l’appartamento che affitto è già munito di estintori a norma. Devo installarli anche all’interno dell’appartamento? Sì. Le disposizioni dell’art. 13 ter del D.L. 145/2023 e s.m.i., si applicano alle singole unità immobiliari, indipendentemente dal contesto in cui si trovano.
È necessaria l’installazione dei dispositivi di sicurezza da parte di un tecnico specializzato, con apposito progetto di impianto?
Ai fini del rispetto delle prescrizioni normative, si osserva che il D.L. 145/2013 fa genericamente riferimento al termine “dispositivi”, con ciò non prevedendo esplicitamente ed obbligatoriamente la realizzazione di impianti veri e propri di rivelazione gas e monossido di carbonio.
Ciò premesso, trattando la materia questioni attinenti la sicurezza delle persone, occorrerà comunque sempre riferirsi, con la diligenza del buon padre di famiglia, a prodotti e dispositivi conformi alla regola dell’arte; in tale contesto, appare inoltre utile citare la norma tecnica UNI 11522 che stabilisce i criteri per l’installazione e la manutenzione dei rivelatori di gas combustibili della 1a, 2a e 3a famiglia secondo la UNI EN 437 e di monossido di carbonio progettati per funzionamento continuo in un’installazione fissa, in ambienti domestici e similari.
Resta ovviamente inteso che, in caso di installazione di impianti di rivelazione di gas, si
dovranno rispettare le disposizioni contenute nel Decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, che stabilisce puntualmente i requisiti dei soggetti abilitati all’installazione degli impianti e la relativa documentazione a corredo degli stessi.
Quali caratteristiche devono avere i dispositivi di rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio?
Tenuto conto delle finalità sottese dall’art. 13 ter del D.L. 145/2023 e s.m.i., che fissa la sicurezza degli occupanti quale requisito imprescindibile, i dispositivi di rivelazione devono essere dotati almeno della funzione di segnalazione dell’allarme idonea ad avvertire celermente gli occupanti del pericolo.
Inoltre, per buona prassi, i sistemi ed i dispositivi di sicurezza devono essere realizzati e manutenuti in efficienza conformemente alle norme tecniche emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e alle istruzioni fornite dal fabbricante e dall’installatore.
Quali caratteristiche devono avere gli estintori?
Gli estintori sono presidi base per la protezione attiva contro gli incendi, il cui impiego è riferibile solo ad un principio di incendio. Il D.L. 145/2023 fissa puntualmente le caratteristiche degli estintori da installare all’interno degli appartamenti poiché, per la scelta della loro tipologia, rimanda alle indicazioni contenute al punto 4.4 dell’allegato I al decreto del Ministro dell’interno 3 settembre 2021:
-capacità estinguente minima non inferiore a 13A;
-carica minima non inferiore a 6 kg o 6 litri;
Dove vanno posizionati gli estintori?
Poiché finalizzati all’estinzione di un principio di incendio, gli estintori devono essere disponibili per l’uso immediato e, pertanto, devono essere collocati in posizioni accessibili e facilmente visibili, in particolare, in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo.
Le più aggiornate normative in materia di prevenzione incendi indicano che, per consentire a tutti gli occupanti di impiegare gli estintori per rispondere immediatamente ad un principio di incendio, le impugnature dei presidi manuali dovrebbero essere collocate ad una quota pari a circa 110 cm dal piano di calpestio.
Quanti estintori è necessario installare per unità immobiliare? Fermo restando le indicazioni contenute nel punto precedente, il D.L. 145/2023 dispone che sia installato almeno un estintore ogni 200 metri quadrati di pavimento o frazione e, comunque, almeno un estintore per piano.
Ad esempio, se l’unità immobiliare si sviluppa su un solo piano ed ha:
- superficie inferiore ai 200 mq, allora deve essere installato almeno un estintore; • superficie compresa tra 200 mq e 400 mq, allora devono essere installati almeno 2 estintori.
Se l’unità immobiliare si sviluppa su due o più piani, si deve comunque installare almeno un estintore per ogni piano, anche qualora la superficie complessiva sia inferiore a 200 mq.
Quali sono le indicazioni circa il controllo, la revisione e la manutenzione degli estintori?
La manutenzione degli estintori è disciplinata dalla regola dell’arte; in via generale, quindi, è la norma tecnica UNI 9994 che definisce puntualmente le diverse attività e periodicità di manutenzione (controllo iniziale, sorveglianza, controllo periodico, revisione programmata e collaudo); in particolare, poi, indicazioni specifiche sono contenute nel Manuele d’uso e manutenzione rilasciato dal produttore dell’estintore.
Affitto più appartamenti nello stesso stabile, quanti dispositivi devo installare? Ogni appartamento oggetto di locazione breve o turistica deve essere munito dei propri dispositivi di sicurezza: rilevatori di monossido di carbonio e di gas combustibile ed estintori.