In merito al documento 557/ST/221.3.1.0 riteniamo che il Ministero dell’Interno abbia adottato un’interpretazione particolarmente restrittiva dell’art. 109 del TULPS. Tale scelta sembra motivata dalle notizie diffuse sui media riguardanti l’uso crescente di key boxes posizionate in spazi pubblici esterni agli edifici, associato alla presunta mancanza di processi di riconoscimento degli ospiti. Modalità di riconoscimento da remoto: una realtà consolidata La maggioranza dei proprietari e la quasi totalità degli operatori professionali già integrano il riconoscimento fisico degli ospiti con modalità da remoto, avvalendosi di tecnologie avanzate. Questi sistemi sono simili a quelli utilizzati da altre realtà della sharing economy e persino dalla Pubblica Amministrazione nei propri processi di digitalizzazione. I processi di identificazione da remoto includono: Scansione del documento di riconoscimento dell’ospite. Confronto biometrico tramite fotografia. Invio di un codice OTP e/o videocall con un operatore per verifiche supplementari. Queste procedure sono già adottate da: PA per l’identificazione tramite SPID. Banche per l’apertura di conti correnti e autorizzazioni di pagamento. Società di car sharing, operatori di telefonia e sistemi di pagamento (ad esempio, PayPal). Gestori di PEC e altre piattaforme digitali. Risulta dunque evidente che escludere il solo settore degli affitti brevi dall’uso di tali tecnologie sia discriminatorio nei confronti di proprietari e imprenditori. Ciò comporterebbe uno svantaggio competitivo per il settore ricettivo rispetto ad altre realtà già pienamente digitalizzate. Va sottolineato che molte strutture alberghiere utilizzano le medesime tecnologie applicate agli affitti brevi. Inoltre, diverse aziende italiane hanno sviluppato sistemi di riconoscimento all’avanguardia venduti anche all’estero. Un’interpretazione restrittiva del TULPS rischia di: Escludere tali aziende dal mercato nazionale. Penalizzare economicamente l’industria tecnologica italiana, che si vedrebbe costretta a operare solo al di fuori del territorio nazionale. GDPR e sicurezza dei dati I sistemi di identificazione digitale garantiscono una gestione dei dati più sicura e conforme al GDPR rispetto alle tradizionali fotocopie cartacee, spesso non protette adeguatamente. Paradossalmente, l’interpretazione restrittiva potrebbe promuovere pratiche meno sicure per il trattamento dei dati personali. Riflessioni sulla logica delle obiezioni L’argomentazione secondo cui il riconoscimento da remoto potrebbe consentire accessi non autorizzati da parte di terzi appare priva di fondamento logico. Il rischio di accesso non autorizzato esiste anche dopo un riconoscimento fisico. Per analogia, si potrebbe sollevare la stessa obiezione per: L’uso improprio di credenziali SPID. Accessi bancari condivisi. Noleggio di auto tramite account digitali. Proposta di dialogo e soluzioni Alla luce delle considerazioni sopra esposte sarebbe utile: Condividere le tecnologie attualmente in uso e dimostrarne l’affidabilità. Valutare l’adozione di un obbligo di riconoscimento fisico limitato ai soli ospiti che non possono essere identificati tramite sistemi digitali. L’Italia è costantemente sollecitata a modernizzare il proprio settore turistico, strutturandolo come una vera industria. L’utilizzo delle tecnologie più avanzate, compresa l’intelligenza artificiale, rappresenta una delle principali leve per affrontare le sfide del mercato turistico globale. Bloccare o ostacolare l’adozione di sistemi di riconoscimento da remoto equivarrebbe a: Penalizzare un settore cruciale per l’economia italiana. Alimentare la percezione di arretratezza tecnologica del Paese. Compromettere gli investimenti già effettuati da numerose aziende italiane nel settore del Turismo. L’adozione di un…
Continua a leggere >Chiarimenti del Ministero sui check-in nelle strutture ricettive
Il Ministero dell’Interno ha recentemente pubblicato una circolare che chiarisce le modalità corrette per effettuare il check-in. Ecco i punti salienti: Verifica dei documenti di identità: La verifica dell’identità dell’ospite deve essere effettuata de visu, controllando fisicamente il documento d’identità di ogni ospite. Stop ai self check-in senza verifica Check-in online e self check-in possono essere utilizzati, ma devono sempre essere accompagnati da una verifica de visu. È obbligatorio comunicare i dati degli ospiti al portale Alloggiati Web entro i tempi previsti: 24 ore per soggiorni superiori a una notte. 6 ore per soggiorni di una sola notte. Sicurezza e conformità legale: Questi chiarimenti mirano a rafforzare la sicurezza e a garantire la piena osservanza dell’articolo 109 del TULPS.
Continua a leggere >Il Self Check-in non esclude il riconoscimento dei documenti “de visu”
Sui media nazionali si diffonde la notizia che le Key box sarebbero state dichiarate fuori legge poiché non garantiscono il riconoscimento “de visu” dei documenti degli ospiti. È quindi importante fare chiarezza e illustrare le corrette procedure per l’acquisizione e la registrazione dei documenti, nel rispetto delle normative vigenti. Quando un ospite effettua una prenotazione, il primo passo è inviare un messaggio di conferma con tutti i dettagli relativi all’abitazione e alle modalità di accesso. La modalità di Self Check-in offre il grande vantaggio di permettere agli ospiti di accedere autonomamente alla casa, evitando inutili attese. Nel messaggio, è importante richiedere agli ospiti l’invio anticipato di una fotografia dei documenti di identità di tutti i presenti. Questo passaggio consente di verificare il numero esatto di ospiti in arrivo e di correggere eventuali errori nella prenotazione, come un numero errato di persone indicato al momento della prenotazione. Un momento cruciale è il riconoscimento “de visu”, che avviene quando il proprietario di casa o un incaricato si reca sul posto, incontra gli ospiti e verifica l’identità confrontando il documento di ciascuno con il relativo volto. Solo dopo questa procedura si può procedere alla registrazione degli ospiti, in conformità con le normative di legge. Vietare il Self Check-in e l’uso delle Key Box risulta una scelta discutibile: anche con un check-in autonomo, il proprietario di casa o un suo incaricato può comunque incontrare gli ospiti successivamente per effettuare il riconoscimento dei documenti, seguendo le procedure indicate dal Ministero.
Continua a leggere >Procedura di check-in
Ultimamente si è parlato di Check-in e delle modalità di registrazione degli ospiti su Ross1000 e su Alloggiatiweb. Per rispettare le normative vigenti si rende necessario un incontro “de visu” con gli ospiti e per evitare che la struttura possa essere occupata da uno o più soggetti le cui generalità restano ignote. La procedura che suggeriamo agli Host e che adottiamo anche noi è quella di metterci in contatto con gli ospiti quando prenotano e di instaurare un rapporto di fiducia e cortesia. Agli ospiti chiederemo sempre di qualificarsi in anticipo fornendo le proprie generalità e questo ci permetterà di sapere se la prenotazione è stata fatta per il numero corretto di persone; può capitare che un ospite sbagli a prenotare e indichi un numero errato ma questo verrà chiarito durante la fase iniziale. L’ospite riceve istruzioni via email o messaggio per accedere autonomamente alla proprietà e viene raggiunto dal padrone di casa o da un suo incaricato per una conoscenza personale degli ospiti. Questo è il modo migliore per fare conoscere la struttura e il territorio e per instaurare un vero rapporto di amicizia con gli ospiti. Questo è anche il modo migliore per ottenere una Buona Recensione. ENTRO LE 24 ORE successive all’arrivo gli Host devono comunicare alle questure territorialmente competenti, ESCLUSIVAMENTE per il tramite del Servizio Alloggiati, le generalità delle persone alloggiate. Sono portali che automatizzano la procedura di check-in e che sottopongono l’ospite ad una procedura di riconoscimento attraverso l’invio dei documenti. La procedura automatizza la registrazione ma sembra non sia consentita. Per questo motivo suggeriamo che l’ospite sia raggiunto dal padrone di casa o da un suo incaricato e che venga davvero fatto sentire a casa!!! Il Ministero ha ritenuto opportuno fornire chiarimenti in merito alle criticità connesse alla invalsa procedura di “identificazione da remoto” degli ospiti delle strutture ricettive mediante trasmissione informatica delle copie dei documenti e accesso negli alloggi con codice di apertura automatizzata. La gestione automatizzata del check-in e dell’ingresso nella struttura, senza identificazione “de visu” degli ospiti, si configura come una procedura che rischia di disattendere la ratio della previsione normativa, non potendosi escludere che, dopo l’invio dei documenti in via informatica, la struttura possa essere occupata da uno o più soggetti le cui generalità restano ignote alla Questura competente, comportando un potenziale pericolo per la sicurezza della collettività. Il Ministero conferma l’obbligo posto a carico dei gestori di strutture ricettive di ogni genere o tipologia, compresi i locatori o sublocatori che locano immobili o parti di esso con contratti di durata inferiore a trenta giorni, di verificare l’identità degli ospiti mediante verifica “de visu” della corrispondenza tra persone alloggiate e documenti forniti, comunicando i dati alla Questura territorialmente competente. Non sono consentite quindi forme di check-in a distanza o da remoto ovvero mediante strumenti telematici o elettronici o piattaforme social.
Continua a leggere >Tassazione per gli affitti brevi
Dal 1° gennaio 2024, le OTA sono tenute ad applicare la ritenuta fiscale del 21% ai pagamenti a favore di determinati partner in Italia. Questa tassa si applica ai soggiorni di massimo 30 giorni effettuati con Pagamenti che passano attraverso le OTA che soddisfano determinate condizioni. Cosa cambia Ora dovrai presentare una dichiarazione nell’extranet per confermare il tuo status ai sensi delle normative italiane sugli affitti brevi, e per dichiarare se la tua struttura deve essere soggetta o meno all’applicazione delle ritenute per gli affitti brevi. Gli immobili residenziali con categoria catastale da A1 ad A11 (eccetto A10: uffici) rientrano nell’ambito di applicazione delle normative italiane sulla ritenuta fiscale, mentre le strutture che operano come “hotel” non vi rientrano. Cosa bisogna fare? Entro il 31 dicembre 2024 sarà necessario confermare il proprio status e informare le OTA se la struttura è soggetta o meno all’applicazione delle ritenute per gli affitti brevi in vigore dal 1° gennaio 2025. Se la struttura dispone di Partita IVA non sarà necessario fare nulla. Se non invii la dichiarazione entro il 31 dicembre 2024 e non fornisci un numero di partita IVA, le OTA tratterranno l’imposta del 21% dai pagamenti a partire dal 1° gennaio 2025. Non verrà apportato alcun adeguamento alle tasse già trattenute. Gestisco l’attività in forma imprenditoriale; oppure l’immobile di mia proprietà presente su Booking.com non è destinato a uso residenziale (ovvero non è accatastato come A1-A11, eccetto A10). Di conseguenza, non rientro nello scopo dell’applicazione di una ritenuta fiscale per affitti brevi, e pertanto Booking.com NON deve trattenere le imposte dai pagamenti a mio favore. Gestisco l’attività in forma NON imprenditoriale e l’immobile di mia proprietà presente su Booking.com è destinato a uso residenziale (accatastato cioè come A1-A11, eccetto A10). Di conseguenza, rientro nello scopo dell’applicazione di una ritenuta fiscale per affitti brevi, e pertanto Booking.com deve continuare a trattenere le imposte dai pagamenti a mio favore.
Continua a leggere >CIN prorogato al 1 gennaio 2025
Arriva la proroga per il Codice identificativo nazionale (Cin) per gli affitti brevi: gli obblighi slittano al primo gennaio del 2025. Lo comunica il ministero del Turismo Per ottenere il CIN visita il sito https://bdsr.ministeroturismo.gov.it Una volta che sarai entrato nel portale del Ministero con il tuo SPID troverai le strutture ricettive associate al tuo codice fiscale scorrendo la pagina verso il basso. Se non vedi alcuna struttura associata, segui questi passaggi: Inserisci il tuo CIR (Codice Identificativo Regionale) e verifica se ci sono dati da aggiornare. Attendi 24/48 ore, poi riprova ad accedere al sito del Ministero. Se la tua struttura non compare ancora nella prima schermata, invia una segnalazione di “struttura mancante”. Ti verrà richiesto di inserire alcuni dati. Se la Regione non risolve la segnalazione entro 30 giorni, potrai comunque ottenere un CIN in stato “non verificato”. Suggerimento: quando invii la segnalazione di “struttura mancante”, utilizza una PEC (se disponibile) al posto di una normale email. – Leggi le FAQ del Ministero – Leggi il manuale utente per l’ottenimento del CIN
Continua a leggere >Arriva il Codice Identificativo Nazionale
Dal 21 agosto puoi accedere alla Banca Dati Strutture Ricettive (BDSR) del Ministero del Turismo, per la registrazione nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi. Attraverso la BDSR è possibile ottenere il Codice Identificativo Nazionale (CIN), che dovrà essere esposto sia negli annunci che all’esterno del tuo immobile. E’ già accedere alla piattaforma e richiedere il CIN. Ti ricordiamo che ottenere ed esporre il CIN diventerà presto obbligatorio, quindi è fondamentale adeguarsi alla normativa il prima possibile per evitare sanzioni e la rimozione dell’annuncio.
Continua a leggere >La Lombardia può già richiedere il CIN
Le strutture della Lombardia possono ora richiedere il CIN (Codice Identificativo Nazionale) attraverso la nuova piattaforma del Ministero del Turismo, disponibile al seguente link: https://bdsr.ministeroturismo.gov.it Qui è possibile trovare le istruzioni Non sarà la Regione a inviare automaticamente la documentazione necessaria, ma dovrà essere richiesta dagli Host integrando eventuali dati mancanti. Tra questi, ricordate di includere i dati catastali. Per le locazioni turistiche e brevi, sarà necessario autocertificare il rispetto delle nuove norme relative a estintori e rilevatori di gas. Il Ministero specifica: “Sono esonerati dall’obbligatoria installazione dei dispositivi di rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio i locatori di unità immobiliari non dotate di impianto a gas e dove sia escluso con certezza il rischio di rilasci incontrollati di gas combustibili o di formazione di monossido di carbonio”.
Continua a leggere >Comunicazioni dal Ministero del Turismo
Il Ministero del Turismo ha da poco inviato a tutti gli Host una comunicazione con il seguente titolo: Trasmissione al Ministero del Turismo dei dati contenuti nella banca dati regionale delle strutture ricettive Gli Host devono fare qualche cosa? Per adesso quelli residenti in Lombardia che hanno il CIR non devono fare nulla. Durante l’estate, quale momento migliore, dovranno collegarsi al sito internet del Ministero del Turismo e registrare i propri dati, compreso il CIR. Al termine della registrazione verrà attribuito il tanto atteso CIN. E se non ho il CIR? Dovrai registrarti sul portale nazionale e attendere il CIN. Con la presente si informa che nei prossimi giorni saranno comunicati al Ministero del Turismo i dati contenuti della banca dati Regionale , in applicazione all’articolo 13-quater, comma 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e all’articolo 13-ter del decreto-legge del 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 19, secondo le modalità stabilite dal decreto di attuazione del Ministro del turismo emanato ai sensi del comma 13, dell’art. 13-ter del richiamato decreto-legge del 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 19, ai fini dell’iscrizione nella banca dati nazionale costituita con l’articolo 13-quater, comma 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. I dati andranno a popolare la nuova banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche. Si precisa che al Ministero del Turismo verranno altresì trasmessi i dati relativi alle persone fisiche dichiarante e delegato delle strutture ricettive registrate. Cordiali saluti
Continua a leggere >Come pagare meno commissioni alle OTA
Le principali OTA, come Booking, Airbnb ed Expedia sono ormai imprescindibili, un dato di fatto universalmente riconosciuto. Queste multinazionali hanno dimostrato una notevole capacità di identificare e soddisfare le esigenze comuni dei viaggiatori a livello globale. In passato, trovare una sistemazione richiedeva contattare singolarmente le strutture trovate su Google, spesso tramite siti web non aggiornati o senza prezzi chiari. Bisognava chiedere disponibilità per telefono, email o complicati moduli online, con la possibilità di ricevere risposte negative. Oggi, grazie alle OTA, è sufficiente una semplice ricerca per visualizzare strutture con disponibilità immediata e prezzi aggiornati, consentendo di prenotare con un solo clic. Questo è il servizio che le OTA offrono ai viaggiatori, un servizio per cui, in teoria, dovrebbero essere loro a pagare. In realtà, però, sono le strutture ricettive a sostenere i costi attraverso elevate commissioni su ogni prenotazione. Di conseguenza, molte strutture scelgono di aumentare i prezzi su Booking per coprire le commissioni richieste, una pratica comprensibile e giustificata. Oggi, la maggior parte dei viaggiatori è consapevole che i prezzi su Booking, nonostante gli sconti e le tariffe “Genius”, sono aumentati per compensare le commissioni. Per questo motivo, è sempre più comune che, dopo aver trovato una struttura, i viaggiatori la cerchino anche su Google. In questo modo, possono individuare il sito web ufficiale della struttura o il suo profilo Google Business, confrontando i prezzi su tutti i portali in cui è presente. Tuttavia creare un sito web con un motore di prenotazione o utilizzare un software per il confronto dei prezzi su Google e TripAdvisor comporta costi significativi, che possono variare da alcune centinaia a migliaia di euro all’anno. Per questo motivo, molti Host si affidano completamente a Booking come unica fonte di prenotazioni. È innegabile che Booking svolga un lavoro eccellente per molte strutture, riempiendo le case vacanze grazie a ingenti investimenti pubblicitari su tutti i canali disponibili. Tuttavia, questa dipendenza comporta un rischio notevole. Basta un overbooking o qualche recensione negativa per perdere visibilità tra una moltitudine di strutture concorrenti in continuo aumento. Affidarsi esclusivamente a una sola piattaforma, sperando che tutto proceda senza intoppi, può rivelarsi rischioso nel settore dinamico e imprevedibile del turismo. Qual è il segreto? La chiave è avere una forte presenza online. Un sito web ben posizionato su Google, dotato di booking engine, prenotazione immediata e con disponibilità e prezzi sempre aggiornati è fondamentale. Tuttavia, è altrettanto importante essere facilmente contattabili tramite email, telefono e WhatsApp. Non serve un sito web super professionale, poiché il 90% dei viaggiatori accede da dispositivi mobili. La navigazione deve essere semplice e intuitiva: una singola pagina che contenga tutte le informazioni necessarie, scorrevole dal basso verso l’alto, con immagini che si scorrono da sinistra verso destra, tutto facilmente gestibile. I prezzi devono essere visibili sul profilo business di Google e su TripAdvisor. È essenziale rivendicare e aggiornare questi profili con i dati e l’indirizzo ufficiale del vostro sito web.
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