Nel contesto delle locazioni brevi e delle strutture extra-alberghiere in Italia, si sono verificate significative trasformazioni grazie all’approvazione della recente riforma, che ha ottenuto l’approvazione del Senato il 14 dicembre e successivamente è stata ratificata anche dalla Camera dei Deputati. Le modifiche apportate non si limitano agli affitti brevi, ma coinvolgono l’intero panorama delle attività ricettive, compresi i Bed & Breakfast e altre strutture extra-alberghiere. Tra le novità più rilevanti si segnala l’introduzione del CIN, acronimo di Codice Identificativo Nazionale. Questo codice verrà assegnato dal Ministero del Turismo e richiederà una presentazione telematica da parte del locatore o del gestore della struttura turistico-ricettiva. Tale richiesta dovrà essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva che attesti, tra le altre cose, i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura. Gli operatori avranno a disposizione sessanta giorni per adeguarsi a partire dall’attivazione della piattaforma del Ministero del Turismo. È probabile che alcune regioni richiedano anche la ricodifica del codice identificativo regionale già assegnato. Un requisito cruciale imposto dalla riforma è l’obbligo per tutte le strutture ricettive, indipendentemente dalla tipologia (affitti brevi, B&B o altri), di esporre il CIN all’esterno dello stabile in cui si trova l’appartamento o la struttura. Inoltre, il codice dovrà essere indicato in ogni annuncio pubblicato e comunicato. Questa norma si applica anche agli operatori di intermediazione immobiliare e ai gestori di portali telematici, i quali devono inserire il CIN nelle loro inserzioni. È fondamentale sottolineare che la mancata adesione all’obbligo di esposizione del CIN può comportare sanzioni significative, che vanno da 800 a 8000 euro per gli Host e i Gestori, e da 500 a 5000 euro per ogni struttura per i portali telematici. Oltre a questa innovazione, la riforma introduce anche nuovi requisiti di sicurezza per tutte le attività di locazione breve e turistica. Le strutture dovranno essere dotate di dispositivi funzionanti per la rilevazione di gas combustibili e monossido di carbonio, nonché di estintori portatili conformi alla normativa. Questi dispositivi devono essere posizionati in modo accessibile e visibile, specialmente vicino agli ingressi e alle aree a maggiore rischio. La quantità di estintori da installare dovrà rispettare una proporzione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, con almeno un estintore per piano. È di vitale importanza che gli estintori abbiano una capacità estinguente adeguata e siano sempre pronti per un uso immediato. Infine, la riforma impone la presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per coloro che svolgono attività di locazione turistica a scopo imprenditoriale, sia direttamente che attraverso intermediari. Questa segnalazione dovrà essere effettuata presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune in cui si svolge l’attività. Nel caso in cui l’attività sia gestita da una società, la SCIA dovrà essere presentata dal suo legale rappresentante. Il testo completo dell’articolo 13-ter del Decreto Anticipi Art. 13-ter. – (Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale). 1. Al fine di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo, statistico…
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